Il Giudice sportivo ha comminato due turni di squalifica a Francesco Patierno “per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento lo colpisce con una gomitata all’altezza del costato rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla del ripresa del gioco.
Il Giudice ha inoltre inflitto alla società un’ammenda di euro 500,00:
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 1477 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 13°, al 15° minuto del primo tempo, e all’84° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto, nelle prime due circostanze, per cinque volte e, nella terza, per tre volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 12° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di 6 metri per 3 metri, contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato avversario. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).